sabato 31 marzo 2012

La proposta di legge del PD di riforma dei partiti politici in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione

La proposta di legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici in attuazione dell’art. 49 della Costituzione (art. 1). 

I partiti politici diventano associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica (art. 2). L’acquisizione della personalità giuridica e la pubblicazione dello statuto in Gazzetta Ufficiale è condizione per poter partecipare alle elezioni (art. 6, comma 1) e accedere ai rimborsi elettorali, alle agevolazioni e ai contributi pubblici per gli organi di partito (art. 8, comma 3). 

Ogni partito deve indicare nel proprio statuto una serie di elementi volti ad assicurare il rispetto dei principi di democrazia interna e trasparenza (art. 3), tra i quali:
- Organi dirigenti, modalità di elezione, durata degli incarichi;
- Casi di incompatibilità;
- Procedure per l’approvazione degli atti;
- Diritti e doveri degli iscritti;
- Presenza paritaria di donne e uomini negli organi collegiali;
- Presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
- Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra struttura nazionale e articolazioni territoriali;
- Modalità di selezione, attraverso primarie o elezione da parte degli organi collegiali, delle candidature alle cariche elettive;
- Limite massimo dei mandati elettorali e relativi ad incarichi interni;
- Codice etico;
- Attribuzione della rappresentanza legale ad un Tesoriere, nomina di un Comitato di tesoreria e di un Collegio sindacale con richiesta di specifici requisiti di onorabilità e professionalità
- Attribuzione ad una società di revisione della certificazione del rendiconto di esercizio

Accedono ai rimborsi elettorali e a qualsiasi altra forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza (art. 6, comma 2) ed abbiano ottenuto l’elezione di almeno un rappresentante sotto il proprio simbolo nelle relative consultazioni

Il 5% dei rimborsi elettorali è destinato alla formazione dei giovani alla politica (art. 3, comma 2). 

Vengono regolamentate le primarie, per la selezione dei candidati a sindaco, apresidente di regione, a premier, e dei candidati alle assemblee rappresentative elette con sistema maggioritario in collegi uninominali, prevedendo che debbano essere sempre aperte a tutti gli elettori (art. 4). Si propone inoltre che i rimborsi elettorali siano decurtati del 25% per i partiti che non adottano nel loro statuto in forma stabile le primarie per le cariche e nelle forme previste dal progetto di legge (art. 6, comma 3). 

Pubblicazione anche in formato open data sul sito internet del partito e su una apposita sezione del sito della Camera di: rendiconto di esercizio; relazione del Collegio sindacale; relazione della società di revisione; bilanci delle imprese partecipate; verbale di approvazione del rendiconto; situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive (art. 5, comma 2).

Riduzione a cinquemila euro della soglia oltre la quale i contributi erogati ai partiti sono soggetti a dichiarazione congiunta (art. 5, comma 3). 

E’ disposta la certificazione obbligatoria del rendiconto da parte di una società di revisione iscritta nell’albo speciale (art. 7, comma 1). 

Il controllo del rendiconto è affidato alla Corte dei Conti (al collegio istituito dalla legge 515/1993). Se dall’esito del controllo emergono irregolarità, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali. Il controllo della Corte dei conti si estende alle articolazioni territoriali del partito che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali (art. 7, commi 2-6). 

Lo statuto del partito va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (art. 8, comma 1). 

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