sabato 3 marzo 2012

Ecco come si rafforzano le liberalizzazioni


Vi riporto una scheda illustrativa sugli emendamenti prioritari del PD al decreto legge "crescitalia" limitatamente al capitolo delle liberalizzazioni, utile per comprendere e valutare il lavoro che è stato fatto al Senato dal Pd (Evidenziati in verde gli emendamenti approvati, in giallo quelli parzialmente accolti e in rosso quelli respinti).
E' il risultato raggiunto e riguarda un primo e significativo passo di ciò che intendiamo liberalizzare.
Il decreto approvato con la fiducia al Senato giungerà alla Camera la prossima settimana.

Il contributo del Pd al Decreto Crescitalia esaminato al Senato in Commissione Industria. Limitatamente al capitolo delle liberalizzazioni, si evidenziano in verde gli emendamenti prioritari accolti, in giallo quelli parzialmente accolti, in rosso i non accolti.


1. BANCHE
Mutui e conti correnti
a) si prevede che, nella stipula di un mutuo, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari non possano offrire o vendere contratti assicurativi in forma individuale o collettiva di cui siano contemporaneamente beneficiari o vincolatari (come richiesto da Antitrust e Isvap);
b) qualora le banche condizionino l'erogazione di un mutuo bancario alla stipula di un’assicurazione sulla vita, il cliente può autonomamente reperirla sul mercato;
c) viene prevista la restituzione (che finora è stata disattesa) dei premi delle polizze vita relativi al periodo residuo del mutuo, in caso di estinzione anticipata o portabilità del mutuo stesso;
d) viene stabilita la cancellazione automatica (senza oneri per il cittadino) delle cosiddette ipoteche perenti, che rimangono formalmente iscritte nei registri immobiliari pur non essendo state rinnovate dal creditore, ovvero dopo la decadenza ventennale;
e) le banche non possono condizionare l'erogazione di un mutuo bancario all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, pena l'applicazione di una sanzione come pratica commerciale scorretta;

Costi transazioni elettroniche
a) il ripristino del limite dell’1,50% come limite soglia per eventuali incrementi delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, coerentemente con il comma che ha proprio come obiettivo la riduzione di tali commissioni;
b) riduzione dei tempi previsti per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti;
c) l’eliminazione della sospensiva della gratuità delle transazioni con carta di credito fino a 100 euro dei pagamenti presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
d) la gratuità dei conti correnti di base destinati esclusivamente all'accredito della pensione fino a 1.500 euro.

2. ASSICURAZIONI - RCAUTO
a) si elimina la norma che prevede la riduzione del 30% del risarcimento dei danni per la riparazione del veicolo danneggiato, penalizzante per l'assicurato che si rivolge alla propria autocarrozzeria di fiducia;
b) si vincola la compagnia di assicurazione a dichiarare, in sede di preventivo e in sede di stipula del contratto, la diminuzione del premio assicurativo relativo all'anno successivo a quello assicurato nel caso in cui il cliente non abbia incidenti, per garantire un'efficace applicazione della formula bonus-malus. Il cliente rimane comunque libero di scegliere, nell'anno successivo a quello assicurato, la polizza assicurativa RC Auto;
c) si affida all'Isvap il compito di riformare, entro sei mesi, la formula bonus-malus per collegare la riduzione del premio delle polizze assicurative anche al comportamento dell'assicurato, rilevabile dal sistema della patente a punti;
d) si propone la correzione dell'articolo 34 sul confronto delle tariffe con una stesura che renda effettivamente praticabile la presentazione di più offerte da parte dell'agente, attraverso la collaborazione con altri agenti allo scopo comunque di fornire al cliente una soluzione contrattuale immediatamente stipulabile;
e) si prevede una sanzione a carico delle imprese di assicurazione che non provvedono a trasmettere la relazione all'Isvap sull'attività svolta per il contrasto alle frodi;
f) si rende efficace e meno onerosa l'installazione e la disinstallazione della scatola nera, prevedendo anche la portabilità senza costi per l'assicurato del dispositivo in caso di cambio della compagnia assicurativa;
g) si reintroduce la disciplina favorevole all'assicurato sulla disdetta delle polizze pluriennali, introdotta dalla legge n. 40 del 2007 e successivamente modificata dalla legge n. 99 del 2009 che ne ha ridotto portata ed efficacia.

3. ENERGIA E CARBURANTI
a) si sostituisce la norma sulla separazione della rete di trasporto del gas per definire un perimetro e tempi certi e brevi all'operazione di scorporo di Snam da Eni, da avviarsi con l'adozione del DPCM entro il 31 maggio 2012;
b) si rafforzano le norme per rendere più liberi i rapporti tra i gestori d'impianti di vendita e le fasi di approvvigionamento dei carburanti, anche con interventi di regolazione del mercato all'ingrosso da parte del Ministero sviluppo economico e dell'Acquirente unico;
c) si prevede l’eliminazione dei vincoli e degli obblighi alla vendita contestuale di diverse tipologie di carburanti e all’apertura di impianti self service anche nei centri abitati;
d) si sopprime la norma che cambia le attuali modalità di calcolo del prezzo medio praticato in Italia allo scopo di abbassare il divario del prezzo industriale con l’Unione europea. La sola rilevazione del prezzo praticato nei self service, infatti, altera la validità della rilevazione statistica.

4. TRASPORTI
a) si rende subito operativa una specifica Autorità indipendente per i trasporti (eliminando l'assegnazione temporanea delle funzioni all'Autorità per l'energia e il gas);
b) si rivedono le disposizioni riguardanti il rispetto del contratto collettivo nazionale per tutti gli operatori del settore ferroviario;
c) si introduce una più rigorosa scansione temporale per la separazione tra l'impresa ferroviaria e quella che gestisce l'infrastruttura.

5. AUTORITA' DI REGOLAZIONE
Si introducono misure sull'incompatibilità degli incarichi per coloro che hanno ricoperto ruoli di governo o sono stati componenti di altre autorità di regolazione o vigilanza nei quattro anni precedenti (al fine di evitare passaggi diretti dei componenti dei collegi da un'Autorità all'altra anche durante l'esercizio del mandato).

6. TUTELA DEI CONSUMATORI
Si integrano le disposizioni sulla class action volte a semplificare e rendere meno oneroso l'accesso a questo strumento di tutela collettiva da parte dei cittadini.

7. TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Si rivedono l'organizzazione, prevedendo un Tribunale per le imprese presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte di Appello (al posto delle attuali 12 sezioni specializzate), e le competenze in materia di controversia tra imprese.

8. PROFESSIONI
a) si ripristina l'equo compenso per i tirocinanti (già previsto nel decreto-legge n. 138/2011);
b) si prevedono nuovi principi per la modernizzazione del ruolo e dell'assetto degli ordini professionali assicurando pari opportunità per i giovani;
c) si prevede la costituzione di libere associazioni nel campo delle professioni non regolamentate;
d) si propone di limitare la partecipazione al capitale delle società professionali da parte dei soci non iscritti all'albo.

9. FARMACIE
a) si rimuovono le limitazioni alla piena liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C (come richiesto da relazione Antitrust) contenute nell'articolo 32 del decreto-legge n. 201/2011 (Salva Italia), estendendola anche ai medicinali veterinari, al fine di ampliare la concorrenza a vantaggio dei cittadini;
b) si propone che siano i comuni ad individuare entro 60 giorni il numero e le zone delle nuove farmacie in base al quorum di 3.000 abitanti per farmacia;
c) si semplificano le procedure per i concorsi straordinari per soli titoli delle nuove sedi disponibili, stabilendo tempi perentori sia per l'adozione dei bandi che per l'espletamento dei concorsi;
d) ai soli fini del concorso straordinario si prevedono tre diverse graduatorie, distintamente per titolari di farmacie rurali, farmacisti non titolari e farmacisti operanti presso le parafarmacie ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi;
e) si sopprimono le disposizioni vigenti sull’ereditarietà della farmacia a familiari non farmacisti;
f) si stabilisce che la direzione della farmacia privata non può essere mantenuta oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età dai farmacisti iscritti all'albo.

10. NOTAI
a) si prevedono tempi certi di espletamento dei nuovi concorsi per coprire tutte le sedi vacanti (le attuali più quelle risultanti dall'aumento della pianta organica).

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