Vi riporto una scheda illustrativa sugli emendamenti prioritari del PD al decreto legge "crescitalia" limitatamente al capitolo delle liberalizzazioni, utile per comprendere e valutare il lavoro che è stato fatto al Senato dal Pd (Evidenziati in verde gli emendamenti approvati, in giallo quelli parzialmente accolti e in rosso quelli respinti).
E' il risultato raggiunto e riguarda un primo e significativo passo di ciò che intendiamo liberalizzare.
Il decreto approvato con la fiducia al Senato giungerà alla Camera la prossima settimana.
Il contributo
del Pd al Decreto
Crescitalia esaminato
al Senato in Commissione Industria. Limitatamente al capitolo delle
liberalizzazioni, si evidenziano in
verde
gli emendamenti prioritari accolti,
in giallo quelli parzialmente
accolti,
in rosso i non
accolti.
1. BANCHE
Mutui e conti
correnti
a)
si prevede che, nella stipula di un mutuo, le banche, gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari non possano offrire o vendere
contratti assicurativi in forma individuale o collettiva di cui siano
contemporaneamente beneficiari o vincolatari (come richiesto da
Antitrust e Isvap);
b)
qualora le banche condizionino l'erogazione di un mutuo bancario alla
stipula di un’assicurazione sulla vita, il cliente può
autonomamente reperirla sul mercato;
c)
viene prevista la restituzione (che finora è stata disattesa) dei
premi delle polizze vita relativi al periodo residuo del mutuo, in
caso di estinzione anticipata o portabilità del mutuo stesso;
d)
viene stabilita la cancellazione automatica (senza oneri per il
cittadino) delle cosiddette ipoteche perenti, che rimangono
formalmente iscritte nei registri immobiliari pur non essendo state
rinnovate dal creditore, ovvero dopo la decadenza ventennale;
e)
le banche non possono condizionare l'erogazione di un mutuo bancario
all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, pena
l'applicazione di una sanzione come pratica commerciale scorretta;
Costi
transazioni elettroniche
a)
il ripristino del limite dell’1,50% come limite soglia per
eventuali incrementi delle commissioni interbancarie a carico degli
esercenti, coerentemente con il comma che ha proprio come obiettivo
la riduzione di tali commissioni;
b)
riduzione dei tempi previsti per la riduzione delle commissioni
interbancarie a carico degli esercenti;
c)
l’eliminazione della sospensiva della gratuità delle transazioni
con carta di credito fino a 100 euro dei pagamenti presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti;
d)
la gratuità dei conti correnti di base destinati esclusivamente
all'accredito della pensione fino a 1.500 euro.
2. ASSICURAZIONI
- RCAUTO
a)
si elimina la norma che prevede la riduzione del 30% del risarcimento
dei danni per la riparazione del veicolo danneggiato, penalizzante
per l'assicurato che si rivolge alla propria autocarrozzeria di
fiducia;
b)
si vincola la compagnia di assicurazione a dichiarare, in sede di
preventivo e in sede di stipula del contratto, la diminuzione del
premio assicurativo relativo all'anno successivo a quello assicurato
nel caso in cui il cliente non abbia incidenti, per garantire
un'efficace applicazione della formula bonus-malus. Il cliente rimane
comunque libero di scegliere, nell'anno successivo a quello
assicurato, la polizza assicurativa RC Auto;
c)
si affida all'Isvap il compito di riformare, entro sei mesi, la
formula bonus-malus per collegare la riduzione del premio delle
polizze assicurative anche al comportamento dell'assicurato,
rilevabile dal sistema della patente a punti;
d)
si propone la correzione dell'articolo 34 sul confronto delle tariffe
con una stesura che renda effettivamente praticabile la presentazione
di più offerte da parte dell'agente, attraverso la collaborazione
con altri agenti allo scopo comunque di fornire al cliente una
soluzione contrattuale immediatamente stipulabile;
e)
si prevede una sanzione a carico delle imprese di assicurazione che
non provvedono a trasmettere la relazione all'Isvap sull'attività
svolta per il contrasto alle frodi;
f)
si rende efficace e meno onerosa l'installazione e la
disinstallazione della scatola nera, prevedendo anche la portabilità
senza costi per l'assicurato del dispositivo in caso di cambio della
compagnia assicurativa;
g)
si reintroduce la disciplina favorevole all'assicurato sulla disdetta
delle polizze pluriennali, introdotta dalla legge n. 40 del 2007 e
successivamente modificata dalla legge n. 99 del 2009 che ne ha
ridotto portata ed efficacia.
3. ENERGIA E
CARBURANTI
a)
si sostituisce la norma sulla separazione della rete di trasporto del
gas per definire un perimetro e tempi certi e brevi all'operazione di
scorporo di Snam da Eni, da avviarsi con l'adozione del DPCM entro il
31 maggio 2012;
b)
si rafforzano le norme per rendere più liberi i rapporti tra i
gestori d'impianti di vendita e le fasi di approvvigionamento dei
carburanti, anche con interventi di regolazione del mercato
all'ingrosso da parte del Ministero sviluppo economico e
dell'Acquirente unico;
c)
si prevede l’eliminazione dei vincoli e degli obblighi alla vendita
contestuale di diverse tipologie di carburanti e all’apertura di
impianti self service anche nei centri abitati;
d)
si sopprime la norma che cambia le attuali modalità di calcolo del
prezzo medio praticato in Italia allo scopo di abbassare il divario
del prezzo industriale con l’Unione europea. La sola rilevazione
del prezzo praticato nei self service, infatti, altera la validità
della rilevazione statistica.
4. TRASPORTI
a)
si rende subito operativa una specifica Autorità indipendente per i
trasporti (eliminando l'assegnazione temporanea delle funzioni
all'Autorità per l'energia e il gas);
b)
si rivedono le disposizioni riguardanti il rispetto del contratto
collettivo nazionale per tutti gli operatori del settore ferroviario;
c)
si introduce una più rigorosa scansione temporale per la separazione
tra l'impresa ferroviaria e quella che gestisce l'infrastruttura.
5. AUTORITA' DI
REGOLAZIONE
Si
introducono misure sull'incompatibilità degli incarichi per coloro
che hanno ricoperto ruoli di governo o sono stati componenti di altre
autorità di regolazione o vigilanza nei quattro anni precedenti (al
fine di evitare passaggi diretti dei componenti dei collegi da
un'Autorità all'altra anche durante l'esercizio del mandato).
6. TUTELA DEI
CONSUMATORI
Si
integrano le disposizioni sulla class action volte a semplificare e
rendere meno oneroso l'accesso a questo strumento di tutela
collettiva da parte dei cittadini.
7. TRIBUNALE
DELLE IMPRESE
Si
rivedono l'organizzazione, prevedendo un Tribunale per le imprese
presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto
della Corte di Appello (al posto delle attuali 12 sezioni
specializzate), e le competenze in materia di controversia tra
imprese.
8. PROFESSIONI
a)
si ripristina l'equo compenso per i tirocinanti (già previsto nel
decreto-legge n. 138/2011);
b)
si prevedono nuovi principi per la modernizzazione del ruolo e
dell'assetto degli ordini professionali assicurando pari opportunità
per i giovani;
c)
si prevede la costituzione di libere associazioni nel campo delle
professioni non regolamentate;
d)
si propone di limitare la partecipazione al capitale delle società
professionali da parte dei soci non iscritti all'albo.
9. FARMACIE
a)
si rimuovono le limitazioni alla piena liberalizzazione della vendita
dei farmaci di fascia C (come richiesto da relazione Antitrust)
contenute nell'articolo 32 del decreto-legge n. 201/2011 (Salva
Italia), estendendola anche ai medicinali veterinari, al fine di
ampliare la concorrenza a vantaggio dei cittadini;
b)
si propone che siano i comuni ad individuare entro 60 giorni il
numero e le zone delle nuove farmacie in base al quorum di 3.000
abitanti per farmacia;
c)
si semplificano le procedure per i concorsi straordinari per soli
titoli delle nuove sedi disponibili, stabilendo tempi perentori sia
per l'adozione dei bandi che per l'espletamento dei concorsi;
d)
ai soli fini del concorso straordinario si prevedono tre diverse
graduatorie, distintamente per titolari di farmacie rurali,
farmacisti non titolari e farmacisti operanti presso le parafarmacie
ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi;
e)
si sopprimono le disposizioni vigenti sull’ereditarietà della
farmacia a familiari non farmacisti;
f)
si stabilisce che la direzione della farmacia privata non può essere
mantenuta oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età dai
farmacisti iscritti all'albo.
10. NOTAI
a)
si prevedono tempi certi di espletamento dei nuovi concorsi per
coprire tutte le sedi vacanti (le attuali più quelle risultanti
dall'aumento della pianta organica).
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